Ogm, storica sentenza Ue: “Piante biotech soggette alle stesse norme”

Ogm, storica sentenza Ue: “Piante biotech soggette alle stesse norme”

CORTE UE, PIANTE CREATE CON MUTAGENESI SONO OGM

Gli organismi, in genere vegetali, creati attraverso la mutagenesi, una tecnica di modificazione genetica che non prevede l’inserimento di Dna estraneo, sono organismi geneticamente modificati (Ogm) e quindi, almeno in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva Ue sugli Ogm. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa a una causa che vede coinvolte da una parte il sindacato agricolo francese Confédération Paysanne – diventato celebre nel 1999 quando i suoi militanti, guidati da José Bové, smontarono il Mc Donald’s di Millau, in Occitania – e lo Stato francese dall’altra. Tuttavia, secondo la Corte gli organismi ottenuti tramite tecniche di mutagenesi “utilizzate in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza” sono esentati dagli obblighi, fermo restando che gli Stati membri dell’Unione sono liberi di decidere altrimenti. La direttiva Ogm disciplina l’immissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e il loro commercio all’interno dell’Ue. In particolare, gli organismi in questione devono essere autorizzati dopo una valutazione di rischio ambientale e sono soggetti a obblighi di tracciabilità, etichettatura e monitoraggio. La direttiva non si applica comunque agli organismi ottenuti con alcune tecniche di modificazione genetica, come la mutagenesi. Diversamente dalla transgenesi, la mutagenesi non comporta, in linea di principio, l’inserimento di Dna estraneo all’interno di un organismo vivente, pur implicando una modifica del genoma di una specie vivente. Le tecniche di mutagenesi hanno reso possibile lo sviluppo di varietà di sementi resistenti a un erbicida selettivo. La Confédération paysanne, insieme ad altre 8 associazioni, ha fatto ricorso al Conseil d’Etat (Consiglio di Stato, Francia) contro la normativa francese di trasposizione della direttiva Ogm. I ricorrenti sostengono che le tecniche di mutagenesi si sono evolute nel corso del tempo. Prima dell’adozione della direttiva Ogm nel 2001 c’erano solamente metodi di mutagenesi tradizionali o casuali, che si applicavano in vivo a intere piante. In seguito il progresso tecnico ha determinato l’emergere di metodi di mutagenesi come quella sito specifica, che consente di giungere a una precisa mutazione in un gene, per ottenere ad esempio, un prodotto resistente solamente a determinati erbicidi. Per la Confédération paysanne e le altre associazioni, l’utilizzo di varietà di sementi resistenti a un erbicida ottenute con mutagenesi comporta il rischio di gravi danni all’ambiente, alla salute umana e animale. Il Consiglio di Stato francese si è rivolto così alla Corte di Giustizia dell’Ue.

Ogm, che cosa prevede la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue

Con la sentenza la Corte stabilisce anzitutto che gli organismi ottenuti per mutagenesi sono Ogm per la direttiva sugli Ogm, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo con modalità che non si realizzano naturalmente. Ne consegue che queste piante rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva e sono soggette agli obblighi previsti. La Corte constata tuttavia che la direttiva non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, cioè quelle che sono state utilizzate “convenzionalmente in varie applicazioni, con una lunga tradizione di sicurezza”. Una tecnica convenzionale è, per esempio, l’irradiazione di vaste popolazioni vegetali con radiazioni (raggi gamma, raggi X e altri), selezionando poi i pochi individui che hanno sviluppato le caratteristiche migliorative desiderate. La Corte precisa comunque che gli Stati membri sono liberi di assoggettare questi organismi agli obblighi di cui alla direttiva sugli Ogm o ad altri obblighi. Infatti, la circostanza che questi organismi siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate possano liberamente disseminarli nell’ambiente o immetterli sul mercato nell’Ue. Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in merito, rispettando il diritto dell’Unione, in particolare le norme sulla libera circolazione delle merci…

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Autore : Rassegna Stampa affaritaliani.it

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