Statuto

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STATUTO
della
FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI
(FIDAF)

Approvato dall’Assemblea svoltasi a Roma il 7 giugno 1999

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 – La Federazione Nazionale Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali – già Associazione Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie – assume la denominazione di “Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali” (FIDAF).

ART. 2 – La Federazione è retta dalle norme del presente Statuto, che sostituiscono, ad ogni effetto, quelle approvate da precedenti Assemblee.

ART. 3 – La Federazione è un libero organismo apartitico – senza scopo di lucro – che si ispira ai principi della solidarietà professionale, sindacale ed economica, nonché della promozione culturale. Essa riunisce le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali fra i laureati delle Facoltà di Agraria.
Di tali Associazioni possono far parte i laureati con titoli nazionali o esteri equipollenti, provenienti anche da altre Facoltà.
Le Associazioni facenti parte della Federazione vengono denominate “Associazioni (provinciali, interprovinciali e/o regionali) Dottori in Agraria e Forestali”. La Federazione riunisce altresì le Associazioni costituite all’estero fra i laureati in Italia presso le Facoltà di Agraria.

ART. 4 – La sede della Federazione è in Via Livenza, 6 – Roma.

 

TITOLO II

SCOPI

ART. 5 – La Federazione si propone i seguenti scopi:
a) assumere la rappresentanza collettiva e la tutela morale e sindacale dei laureati delle Facoltà di agraria sia sul piano nazionale che su quello internazionale;
b) studiare e promuovere iniziative volte a valorizzare l’attività dei laureati delle Facoltà di agraria;
c) compilare e tenere aggiornato l’elenco dei laureati delle Facoltà di Agraria siano o meno soci delle Associazioni Federate;
d) mantenere i rapporti di stretta collaborazione con gli Ordini professionali anche allo scopo di sviluppare iniziative di natura interprofessionale;
e) coadiuvare e coordinare l’azione esplicata dalle Associazioni federate per l’attuazione dei fini previsti dai rispettivi statuti;
f) costituire o patrocinare, senza fini di lucro, raggruppamenti di laureati delle Facoltà di agraria impegnati in specifiche attività al fine di rafforzarne la rappresentatività nei rapporti con i terzi;
g) promuovere l’aggiornamento tecnico-professionale dei propri associati e, in particolare, dei giovani laureati, al fine di facilitarne l’inserimento nelle varie attività;
h) seguire l’attività legislativa nell’interesse delle categorie interessate;
i) svolgere opera tecnica, divulgativa, formativa, assistenziale e culturale a favore dell’agricoltura, dell’ambiente e della trasformazione industriale dei prodotti agricoli promuovendo in particolare la formazione e lo sviluppo funzionale di servizi;
l) collaborare allo sviluppo delle tecniche e degli strumenti di informazione in agricoltura;
m) favorire la promozione e la divulgazione della ricerca mantenendo rapporti con le Università, gli Istituti scientifici, gli Enti ed Organismi pubblici e privati che operano in campo agricolo;
n) promuovere e partecipare ad incontri, convegni di studio, mostre e fiere. Collaborare con gli Enti preposti a compiti di programmazione, di orientamento e di indirizzo sia settoriale che territoriale;
o) favorire, nell’ambito della Comunità europea e dei Paesi terzi sia la mobilità dei laureati delle Facoltà di agraria, dei docenti e degli studenti, sia la collaborazione tra le varie istituzioni europee ed extra-europee operanti nel settore della formazione soprattutto in vista dell’impiego di nuove tecnologie;
p) incrementare in campo comunitario ed internazionale le relazioni con le Organizzazioni similari esistenti negli altri Paesi e promuovere il reciproco riconoscimento, a tutti gli effetti, dei titoli di studio;
q) esercitare, comunque, tutte le funzioni che possono, direttamente o indirettamente, giovare ai laureati delle Facoltà di agraria.
Per contribuire al perseguimento dei fini sociali la Federazione edita una Rivista Periodica.

ART. 6 – La Federazione, altresì, promuove e riconosce le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali, nonché i Comitati regionali di Coordinamento e/o le Federazioni Regionali delle Associazioni, formati dai Presidenti delle Associazioni operanti nell’ambito della Regione o da Colleghi designati dagli stessi.
Dei Comitati e/o delle Federazioni possono far parte anche i Presidenti degli Ordini, nonché il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini della medesima Regione. Le Associazioni, i Comitati e le Federazioni Regionali possono raggrupparsi in ambito interregionale.
La Federazione promuove e riconosce, inoltre, la costituzione all’estero di Associazioni fra i laureati in Italia presso le Facoltà di Agraria.
Per il perseguimento delle predette finalità la Federazione può svolgere interventi atti a dare migliore assetto alle Associazioni territoriali.

 

TITOLO III

SEZIONI

ART. 7 – Possono essere istituite Sezioni, Sindacati o Unioni che raggruppino categorie aventi interessi omogenei. Essi saranno regolati da propri statuti o regolamenti, che saranno recepiti dal Comitato di Presidenza della Federazione se ed in quanto conformi alle norme del presente Statuto.

 

TITOLO IV

SOCI

ART. 8 – Diventano soci della Federazione le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali fra i laureati delle Facoltà di agraria che dichiarino nella domanda di associazione di osservare le norme del presente Statuto. Con analoga procedura diventano soci della Federazione le Associazioni costituite all’estero fra i laureati in Italia presso le Facoltà di agraria. La Federazione, per ciascun ambito provinciale, interprovinciale e/o regionale o Paese estero, riconosce una sola Associazione di cui all’art. 3. Sulla richiesta di Associazione decide il Consiglio Nazionale. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 – Le Associazioni di cui all’art.8 dovranno unire alla domanda di adesione alla Federazione in qualità di soci, copia del loro Statuto e l’elenco dei soci investiti delle cariche sociali.
Le Associazioni regionali dovranno allegare il verbale di costituzione, l’elenco delle Associazioni provinciali aderenti e l’elenco delle persone investite delle cariche direttive.

ART. 10 – Possono aderire alla Federazione – senza però assumere la qualità di soci – istituti, enti ed organismi che abbiano per fine il progresso scientifico, tecnico ed economico dell’agricoltura e dei vari campi di attività propri dei laureati delle Facoltà di agraria di cui al precedente art. 3. Sulla richiesta di adesione decide il Consiglio.

ART. 11 – Le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali nonché le Associazioni costituite all’estero fra i laureati in Italia presso le Facoltà di agraria verseranno alla Federazione un contributo annuo, per ogni socio aderente, nella misura che sarà fissata dall’Assemblea.
La quota annua, una volta fissata, resta valida sino a quando la stessa non sarà variata dall’Assemblea nazionale, su richiesta del Consiglio nazionale o di due terzi delle Associazioni provinciali aderenti.
La quota sociale, che è intrasmissibile e non rivalutabile, dovrà essere versata alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 12 – Le Associazioni collaborano attivamente con gli organi della Federazione fornendo elementi, notizie e dati che possono facilitarne l’azione.

ART. 13 – L’Associazione socia può recedere in qualsiasi momento dandone notizia al Consiglio nazionale con lettera raccomandata. Ai fini della quota sociale la recessione ha valore a partire dall’anno successivo, se la comunicazione viene fatta oltre il primo quadrimestre.

ART. 14 – L’esclusione dalla Federazione di una Associazione ad essa associata deve essere deliberata dal Consiglio della Federazione stessa. Il Presidente della Federazione dovrà comunicare con lettera raccomandata a.r. all’Associazione esclusa copia della delibera e relativa motivazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l’Associazione esclusa può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all’art.37 il quale, sentite le parti, deciderà inappellabilmente.

 

TITOLO V

ORGANI

Art. 15 – Sono Organi della Federazione:
a) l’Assemblea delle Associazioni federate;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.

 

TITOLO VI

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 16 – L’Assemblea delle Associazioni è l’espressione della volontà della Federazione. Essa è composta dai Presidenti delle singole Associazioni federate. In caso di impedimento, il Presidente dell’Associazione provinciale può delegare, con delega scritta, un socio dell’Associazione stessa.

ART. 17 – Nelle Assemblee i rappresentanti di ciascuna Associazione hanno diritto ad un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento.
Ogni rappresentante di ciascuna Associazione può rappresentare, per delega scritta, solo un’altra Associazione.
Il numero dei soci aderenti valido ai fini delle votazioni assembleari è dato dalla media degli iscritti dell’ultimo biennio in regola con i pagamenti delle quote associative.

ART. 18 – L’esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti di cui all’art. 16, in rappresentanza delle Associazioni regolarmente iscritte, che siano al corrente con il pagamento dei contributi, come previsto dall’art.17.

ART. 19 – Le Assemblee della Federazione sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria avrà luogo non oltre il mese di aprile di ciascun anno.
Tanto le Assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio Nazionale. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che il Consiglio Nazionale ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto il Collegio dei Sindaci o tante Associazioni che rappresentino almeno un terzo della totalità dei soci della Federazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Federazione oppure, in sua assenza, dal vice Presidente più anziano di età. I verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario di cui all’art.41.

ART. 20 – Nelle Assemblee ordinarie o straordinarie le votazioni avranno luogo tenendo conto dei numeri dei voti che ogni partecipante esprime quale delegato della propria Associazione.
Sono escluse, in ogni caso, le votazioni per acclamazione.
Per la nomina delle cariche sociali sarà adottato il sistema di votazione segreta.

ART. 21 – Le Assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate mediante avviso che dovrà essere spedito almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L’avviso di convocazione deve, inoltre, con l’osservanza dei termini anzidetti essere affisso presso la sede sociale.
L’avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti posti all’ordine del giorno.

ART. 22 – Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) stabilire gli indirizzi generali dell’attività federale; b) approvare i bilanci;
c) eleggere i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci e di quello dei Probiviri;
d) determinare il contributo annuo che ciascuna Associazione dovrà versare alla Federazione per ciascun socio aderente.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza in persona o per delega di tanti partecipanti che abbiano diritto alla metà più uno della totalità dei voti calcolati ai sensi degli arti. 17 e 18; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ed a un’ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.

ART. 23 – Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche statutarie e sulle materie poste all’ordine del giorno. Per la validità delle Assemblee straordinarie e delle deliberazioni. valgono le norme previste dal precedente art.22, tranne che per le modifiche del presente Statuto per le quali valgono, invece, le norme previste dall’art. 43.

 

TITOLO VII

CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 24 – La Federazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto da 40 membri eletti dall’Assemblea. Possono essere elette persone anche diverse da quelle aventi diritto a partecipare all’Assemblea sempreché siano iscritte ad una delle Associazioni federate. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio il Presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché i presidenti che ne abbiano fatto richiesta, delle Associazioni nazionali fra i laureati di cui all’art. 3. Essi durano in carica fin quando vi durino i consiglieri eletti.
E’ in facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio, qualsiasi altra persona che possa dare il suo contributo alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. Ai fini della elezione del Consiglio, trenta nominativi saranno indicati dalle Associazioni periferiche, le quali, per esprimere i candidati, possono raggrupparsi in ambito regionale o interregionale; altri dieci nominativi saranno proposti, dal Consiglio uscente, fra i laureati di cui all’art. 3 che abbiano offerto concreti contributi alle attività associative, con particolare riferimento a quelle svolte dalle sezioni, sindacati o unioni di cui all’art. 7. I nominativi proposti dalle Associazioni periferiche saranno indicati con sistema proporzionale rispetto al numero complessivo degli iscritti in campo nazionale tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 17.
In base al citato criterio di proporzionalità il Consiglio in carica accerta, per ogni Associazione aderente alla Federazione, il numero dei candidati da inserire nelle liste. Tale numero viene comunicato ai Comitati di coordinamento o, in mancanza di questi, alle Associazioni periferiche almeno tre mesi prima delle elezioni delle cariche sociali. Il Consiglio in carica forma una lista con i nominativi indicati dai Comitati di coordinamento o, in mancanza di questi, dalle Associazioni, nonché con i candidati proposti dal Consiglio stesso. Sulla lista così formata i votanti, in sede di elezioni, possono sostituire i nominativi di uno o più candidati mediante cancellazione, trascrivendo a fianco il nuovo nominativo prescelto che, per i candidati proposti dalla periferia, deve risultare appartenente allo stesso raggruppamento regionale o interregionale del candidato depennato. La lista sarà a disposizione dei soci presso la segreteria della Federazione non meno di trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 25 – I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non sono eleggibili o decadono dalla carica, coloro i quali abbiano riportato condanne per reati comuni. In caso di vacanza nel Consiglio Nazionale di uno dei membri eletti per decesso, dimissioni od altro, il Comitato di Presidenza provvederà alla sostituzione mediante cooptazione di un socio regolarmente iscritto ad una delle Associazioni dello stesso raggruppamento regionale o interregionale di appartenenza del membro cessato dalla carica. Le norme di cui al precedente comma si applicano nel caso di vacanze successive alla prima sempreché i membri cessati dalla carica, contemporaneamente o in tempi diversi non superino il numero di sedici. In caso diverso, la sostituzione sarà fatta da un’Assemblea straordinaria da convocarsi appositamente.

ART. 26 – Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno tra i membri il Presidente, tre vice Presidenti e nove membri che, insieme, costituiscono il Comitato di Presidenza.

ART. 27 – Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice Presidente da lui delegato. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono aver luogo con la presenza di almeno sedici consiglieri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale sono svolte dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere firmati dal Presidente e dal segretario. Essi debbono essere trascritti nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Nazionale dopo la lettura e l’approvazione nella riunione stessa o in quella immediatamente successiva.

ART. 28 – Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.
In particolare il Consiglio delibera:
a) sull’indirizzo federale;
b) sulla convocazione delle Assemblee;
c) sui bilanci da presentare all’Assemblea insieme alla relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei Sindaci;
d) sul contributo annuo, da sottoporre all’Assemblea, che ciascuna    Associazione dovrà versare alla Federazione per ciascun socio aderente;
e) sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
f) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l’attività della Federazione, sulla partecipazione della Federazione stessa ad enti o società già esistenti aventi gli scopi suddetti;
g) su ogni altra materia o attività volta al conseguimento dei fini sociali.
Il Consiglio Nazionale può delegare al Comitato di Presidenza parte dei suoi poteri.

ART. 29 – Il Consiglio si riunisce normalmente ogni sei mesi nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta almeno da sedici consiglieri ovvero dal Collegio dei Sindaci. Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure, in caso di assenza di questi, dal vice Presidente a ciò delegato dal Presidente.

 

TITOLO VIII

COMITATO DI PRESIDENZA

ART.30 – Il Comitato di presidenza è l’organo di attuazione della volontà federale.
I suoi membri durano in carica tre anni.
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e lo richiedono almeno tre membri del Comitato stesso.
Le convocazioni vengono fatte dal Presidente oppure, in caso di assenza di questi, dal vice presidente a ciò delegato dal Presidente.
E’ in facoltà del Presidente invitare alle sedute del Comitato qualsiasi altra persona che possa dare il suo contributo alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 31 – Spetta al Comitato di presidenza:
a) attuare gli indirizzi prestabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
b) coordinare l’attività degli organi federali;
c) curare i rapporti della Federazione con le Amministrazioni dello Stato nonché con gli Enti pubblici e con le Organizzazioni culturali, economiche e sindacali; d) esercitare tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
e) mantenere le relazioni con le Organizzazioni similari in Italia ed all’estero;
f) stabilire i regolamenti interni della Federazione e provvedere all’organizzazione dei servizi;
g) nominare, sospendere e rimuovere il personale dipendente;
h) predisporre i bilanci da presentare all’esame del Consiglio Nazionale.
Il Comitato di presidenza può delegare, per particolari scopi, ed indirizzi, i suoi poteri al Presidente e su proposta di questi ad uno dei membri del Comitato.
Per motivi di urgenza o per ragioni di tempestività il Comitato di presidenza ha la facoltà di esercitare funzioni proprie del Consiglio Nazionale al quale, peraltro, dovranno essere sottoposte per la ratifica le decisioni adottate.

ART. 32 – Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di esso, il vice Presidente o il membro del Comitato di presidenza da lui delegato, ha la rappresentanza legale della Federazione e la firma sociale.
Egli presiede le Assemblee, il Consiglio Nazionale e il Comitato di presidenza.

ART. 33 – Il Presidente ha la sovraintendenza generale su tutta l’attività della Federazione. Nei casi di urgenza, per evitare ritardi negli interventi egli o, in caso di sua assenza o di impedimento, il vice Presidente da lui delegato, ha la facoltà di sostituirsi al Comitato di presidenza al quale si dovranno presentare per la ratifica le decisioni adottate. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti con votazione palese e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

TITOLO IX

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 34 – Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplementi eletti dall’Assemblea. Possono essere elette persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee, sempreché siano iscritte ad una delle Associazioni federate.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. I Sindaci effettivi debbono essere invitati ad assistere alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ART. 35 – Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione della Federazione e vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti nonché sulla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.

 

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 36 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci. Possono essere elette persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee sempreché siano iscritte ad una delle Associazioni federate. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 37 – Al Collegio dei Probiviri spetta di dirimere, con funzioni di arbitro, ogni vertenza fra i soci, tra i soci e gli organi della Federazione, nonché tra gli organi predetti e le persone che lo compongono.

 

TITOLO XI

PATRIMONIO

ART. 38 – Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà della Federazione a titolo oneroso o gratuito.

ART. 39 – Le entrate della Federazione sono costituite:
a) dalla quota associativa versata dalle Associazioni federate in ragione del numero dei propri aderenti;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) da contributi e cespiti eventuali.
Durante la vita della Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO XII

COMITATI TECNICI

Atti. 40 – Il Comitato di presidenza può istituire Comitati tecnici cui affidare lo studio e la trattazione di problemi riguardanti particolari rami di produzione e determinate attività di carattere culturale e assistenziale.
I componenti dei Comitati tecnici dovranno essere scelti fra gli studiosi e tra i tecnici di riconosciuto valore delle singole specializzazioni. Essi durano in carica fino al termine del compito loro affidato.
I Comitati tecnici nomineranno nel loro seno un Presidente e un Segretario.
Alle riunioni dei Comitati tecnici potranno partecipare il Presidente, i vice Presidenti della Federazione e il Segretario della Federazione.

 

TITOLO XIII

SEGRETARIATO ED UFFICI

ART. 41 – Per l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione è istituito un Segretariato generale cui fanno capo gli uffici della Federazione stessa.
Al Segretariato è preposto un Segretario generale che sarà coadiuvato da un Segretario aggiunto.
Il Segretariato generale, analogamente al Segretario aggiunto, sarà nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato di presidenza e può essere revocato con analoga procedura. Il Segretario generale è responsabile soltanto nei confronti del Comitato.

ART. 42 – Il Segretario generale e, in sua assenza, il Segretario aggiunto, assicurano l’amministrazione corrente della Federazione. Essi dispongono della firma per la corrispondenza corrente e della firma sociale per le operazioni finanziarie. Tengono inoltre la contabilità ed i registri.
Il Segretariato funziona sotto l’autorità del Segretario generale. In sua assenza viene sostituito dal Segretario aggiunto.

 

TITOLO XIV

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 43 – Il presente Statuto può essere modificato mediante deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Tale Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di partecipanti che abbiano diritto alla metà più uno della totalità dei voti calcolati ai sensi degli artt. 17 e 18; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ed a un’ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea sarà valida con la presenza in persona o per delega, di tanti partecipanti che abbiano diritto almeno ad un terzo della totalità dei voti calcolati ai sensi degli artt. 17 e 18. Le modifiche saranno approvate se riporteranno almeno due terzi della totalità dei voti cui i presenti hanno diritto a norma degli artt. 17 e 18.

ART. 44 – Le proposte di modificazione quando non provengono dal Comitato di presidenza o dal Consiglio Nazionale debbono essere firmate da tante Associazioni che rappresentino due terzi della totalità dei soci. Le proposte  anzidette, opportunamente  illustrate, debbono essere  presentate al Presidente il quale dovrà portarle a conoscenza delle Associazioni federate almeno un mese prima della riunione dell’Assemblea.

 

TITOLO XV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 45 – Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea delle Associazioni, appositamente convocata.
Tale Assemblea non sarà valida se non saranno rappresentati tanti soci che abbiano diritto, ai sensi degli artt.l7 e 18, almeno alla metà più uno dei voti spettanti ai soci a norma dei richiamati artt.17 e 18.

ART. 46 – La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio Nazionale o dal Comitato di Presidenza, deve essere firmata da tante Associazioni federate che rappresentino almeno un terzo della totalità dei soci.
La proposta anzidetta opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente il quale dovrà portarla a conoscenza delle Associazioni almeno un mese prima della riunione dell’Assemblea.

ART. 47 – In caso di scioglimento della Federazione l’Assemblea nominerà un Collegio di tre o più liquidatori.
Il patrimonio residuato della liquidazione verrà devoluto agli scopi che saranno stabiliti dall’Assemblea.
I1 patrimonio residuato della liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto sarà stabilito dall’Assemblea.

 

TITOLO XVI

NORME D’ATTUAZIONE

ART. 48 – Le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali, aderenti alla Federazione italiana Dottori in Agraria e Forestali, dovranno, se necessario, modificare i loro Statuti per armonizzare le norme con quelle contenute nel presente Statuto.

ART. 49 – Il Comitato di presidenza è autorizzato ad emanare tutte le norme necessarie per la pratica attuazione del presente Statuto, e ad adottare i provvedimenti relativi.

ART. 50 – E’ in facoltà del Comitato di presidenza di far ricorso al “Referendum” fra le Associazioni federate per facilitare il funzionamento e per consentire di adottare decisioni nell’interesse della categoria tenendo conto del parere di tutte le Associazioni federate. Il risultato del “Referendum” viene stabilito in base al risultato dei voti conteggiati secondo quanto dispongono gli artt. 17 e 18.

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