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Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali

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Statuto FIDAF
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STATUTO
della
FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI
(FIDAF)


Approvato dall'Assemblea svoltasi a Roma il 7 giugno 1999

 

atto costitutivo

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - La Federazione Nazionale Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali - già Associazione Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie - assume la denominazione di "Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali" (FIDAF).

ART. 2 - La Federazione è retta dalle norme del presente Statuto, che sostituiscono, ad ogni effetto, quelle approvate da precedenti Assemblee.

ART. 3 - La Federazione è un libero organismo apartitico - senza scopo di lucro - che si ispira ai principi della solidarietà professionale, sindacale ed economica, nonché della promozione culturale. Essa riunisce le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali fra i laureati delle Facoltà di Agraria.
Di tali Associazioni possono far parte i laureati con titoli nazionali o esteri equipollenti, provenienti anche da altre Facoltà.
Le Associazioni facenti parte della Federazione vengono denominate "Associazioni (provinciali, interprovinciali e/o regionali) Dottori in Agraria e Forestali". La Federazione riunisce altresì le Associazioni costituite all'estero fra i laureati in Italia presso le Facoltà di Agraria.

ART. 4 - La sede della Federazione è in Via Livenza, 6 - Roma.

 

TITOLO II

SCOPI

ART. 5 - La Federazione si propone i seguenti scopi:
a) assumere la rappresentanza collettiva e la tutela morale e sindacale dei laureati delle Facoltà di agraria sia sul piano nazionale che su quello internazionale;
b) studiare e promuovere iniziative volte a valorizzare l'attività dei laureati delle Facoltà di agraria;
c) compilare e tenere aggiornato l'elenco dei laureati delle Facoltà di Agraria siano o meno soci delle Associazioni Federate;
d) mantenere i rapporti di stretta collaborazione con gli Ordini professionali anche allo scopo di sviluppare iniziative di natura interprofessionale;
e) coadiuvare e coordinare l'azione esplicata dalle Associazioni federate per l'attuazione dei fini previsti dai rispettivi statuti;
f) costituire o patrocinare, senza fini di lucro, raggruppamenti di laureati delle Facoltà di agraria impegnati in specifiche attività al fine di rafforzarne la rappresentatività nei rapporti con i terzi;
g) promuovere l'aggiornamento tecnico-professionale dei propri associati e, in particolare, dei giovani laureati, al fine di facilitarne l'inserimento nelle varie attività;
h) seguire l'attività legislativa nell'interesse delle categorie interessate;
i) svolgere opera tecnica, divulgativa, formativa, assistenziale e culturale a favore dell'agricoltura, dell'ambiente e della trasformazione industriale dei prodotti agricoli promuovendo in particolare la formazione e lo sviluppo funzionale di servizi;
l) collaborare allo sviluppo delle tecniche e degli strumenti di informazione in agricoltura;
m) favorire la promozione e la divulgazione della ricerca mantenendo rapporti con le Università, gli Istituti scientifici, gli Enti ed Organismi pubblici e privati che operano in campo agricolo;
n) promuovere e partecipare ad incontri, convegni di studio, mostre e fiere. Collaborare con gli Enti preposti a compiti di programmazione, di orientamento e di indirizzo sia settoriale che territoriale;
o) favorire, nell'ambito della Comunità europea e dei Paesi terzi sia la mobilità dei laureati delle Facoltà di agraria, dei docenti e degli studenti, sia la collaborazione tra le varie istituzioni europee ed extra-europee operanti nel settore della formazione soprattutto in vista dell'impiego di nuove tecnologie;
p) incrementare in campo comunitario ed internazionale le relazioni con le Organizzazioni similari esistenti negli altri Paesi e promuovere il reciproco riconoscimento, a tutti gli effetti, dei titoli di studio;
q) esercitare, comunque, tutte le funzioni che possono, direttamente o indirettamente, giovare ai laureati delle Facoltà di agraria.
Per contribuire al perseguimento dei fini sociali la Federazione edita una Rivista Periodica.

ART. 6 - La Federazione, altresì, promuove e riconosce le Associazioni provinciali, interprovinciali e/o regionali, nonché i Comitati regionali di Coordinamento e/o le Federazioni Regionali delle Associazioni, formati dai Presidenti delle Associazioni operanti nell'ambito della Regione o da Colleghi designati dagli stessi.
Dei Comitati e/o delle Federazioni possono far parte anche i Presidenti degli Ordini, nonché il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini della medesima Regione. Le Associazioni, i Comitati e le Federazioni Regionali possono raggrupparsi in ambito interregionale.
La Federazione promuove e riconosce, inoltre, la costituzione all'estero di Associazioni fra i laureati in Italia presso le Facoltà di Agraria.
Per il perseguimento delle predette finalità la Federazione può svolgere interventi atti a dare migliore assetto alle Associazioni territoriali.

 



 
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